Statuto associazione

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SAILINGBLUE

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, denominata:

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAILINGBLUE”

L’associazione potrà operare anche come “SAILINGBLUE ASD”.

Art. 2 – Oggetto Sociale e scopo

  1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica, ripudia ogni forma di razzismo e discriminazione, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità sportive, ricreative e culturali nell’interesse generale della collettività.
  2. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
  3. L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere, diffondere, sviluppare ed organizzare ogni e qualsiasi attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline riconosciute dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali di cui all’elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, come a titolo di elencazione non esaustiva: la Vela, la Ginnastica per tutti finalizzata alla salute, il fitness, il Nordic e Fitwalking, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva nell’ambito istituzionale della A.S.D. così come definita nel Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017.
  4. L’Associazione si propone la promozione e la diffusione della pratica delle discipline sportive di cui al comma precedente, attraverso l’organizzazione, in via diretta o tramite collaborazioni con altri soggetti, di attività sportiva e di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
  5. In particolare, l’Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell’ambito dell’attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:
    1. lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l’organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell’ambito istituzionale dell’A.S.D. idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. ed indicate al comma 3,
    2. la partecipazione alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare, concorsi, campionati e, in generale, all’attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dalla SAILINGBLUE;
    3. l’attività didattica, la formazione e l’aggiornamento dei propri Soci, tesserati e partecipanti, per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive dall’Associazione promosse, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva;
    4. lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica della navigazione a vela e della marineria, il rispetto del mare e la tutela ambientale.
  6. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
  7. Per il miglior raggiungimento degli scopi Sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro:
    1. intraprendere l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive;
    2. organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali eventi e manifestazioni sportive e culturali, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale, a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci e dei tesserati. Citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo le escursioni didattiche in barca a vela di navigazione e osservazione dell’ambiente marino e delle coste nonché un punto di ristoro per i soci e/o tesserati e ogni altra attività svolta a raggiungere gli scopi sociali.
    3. svolgere attività ricreative e culturali prevalentemente in favore dei propri soci e/o tesserati correlate allo scopo sociale.
    4. indire corsi di formazione e di qualificazioni per operatori sportivi.
  8. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
  9. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Piazza Melozzo da Forlì n.1 – 00196 – Roma.

  1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica degli sport e delle discipline sportive di cui all’articolo 2.
  2. E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci procedere allo spostamento della sede nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.

 

Art. 4 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 5 – Soci

  1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all’attività dell’Associazione stessa.
  2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  3. L’ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda.
  4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile
  5. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

  1. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
  2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alle attività promosse dall’Associazione e alla vita dell’Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
  3. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  4. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell’Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
  5. I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall’Organo Sociale.

Art. 7 – Decadenza dei Soci

  1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:
    1. dimissioni volontarie;
    2. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
    3. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
    4. scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto;
    5. decesso del Socio.
  2. I Soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
  3. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
  4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
  5. Sono tesserati coloro che risultino affiliati al Coni, alle Federazioni sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite di questa associazione che pur non rivestendo la qualifica di associato possono frequentare e praticare l’attività sportiva dilettantistica.

Articolo 8 – Organi Sociali

  1. Gli Organi sociali sono:
  • – l’Assemblea generale dei soci;
  • – il Presidente;
  • – il Consiglio direttivo;

Art. 9 – Assemblea – costituzione

  1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell’Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’Organo sovrano dell’Associazione stessa.
  2. Le deliberazioni legittimamente adottate dall’Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
  4. Di norma l’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 10 – Convocazione e procedure Assembleari

  1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se eletto. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di ROMA.
  2. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci e a ogni componente degli organismi che reggono l’Associazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.
  3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica, pubblicazione sito web/social od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
  4. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.
  5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  7. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  8. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno la metà dei presenti.
  9. L’Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di un Segretario.
  10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

Art. 11 – Deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    1. provvede all’elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    2. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
    3. approva il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, come previsto dall’articolo 9, comma 3,
    4. delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera:
    1. le modifiche del presente Statuto;
    2. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
    3. lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
    4. la trasformazione dell’Associazione in Società Sportiva Dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all’articolo 10. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell’Assemblea ordinaria dei Soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
  3. Spetta all’assemblea dei soci deliberare e provvedere ad adottare i provvedimenti in caso di irregolare funzionamento dell’attività o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a cinque componenti, scelti tra gli associati maggiorenni.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
  3. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.
  4. E’ fatto divieto agli amministratori della associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
  5. Le attività svolte dai membri del Consiglio Direttivo in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo  assolutamente  gratuito  e  di  liberalità.

Art. 13 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
  2. In particolare il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:
    1. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
    2. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell’Associazione;
    3. stabilisce l’importo delle quote annue di Associazione;
    4. delibera sull’eventuale ammissione dei Soci;
    5. decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
    6. approva il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci;
    7. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
    8. fissa le date delle assemblee;
    9. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei Soci;
    10. conferisce e revoca procure/deleghe.

Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo

  1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
  2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno 1/3 dei membri, senza formalità.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Articolo 15 – Dimissioni

  1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l’Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.
  3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Articolo 16 – Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché Soci.

Art. 17 – Patrimonio Sociale

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    1. quote annuali di Associazione;
    2. proventi per prestazioni di servizi vari a soci, tesserati o terzi;
    3. contributi di Enti pubblici o privati;
    4. contributi volontari di privati o altri soggetti;
    5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
    6. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
    7. avanzi netti di gestione;
    8. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto.
      1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    9. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
    10. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 18- Esercizio Sociale – Bilancio – Avanzi di gestione

  1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
  2. L’Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
  3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente da sottoporre all’Assemblea.
  4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  6. Tale documento sociale (rendiconto), conservato presso la sede sociale, deve essere messo a disposizione dei soci per la consultazione
  7. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 19 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
  2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera, sentita l’autorità preposta, se prevista per Legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altri Enti, Associazioni o Società, non a scopo di lucro, che perseguano finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 20 – Libri Sociali

  1. L’Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:

– libro verbali delle Assemblee;

– libro verbali del Consiglio Direttivo;

– libro dei Soci.

 Art. 21 – Norme di rinvio

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.                 

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